Tribunale di Napoli – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in merito alla possibilità del pagamento dilazionato dei crediti privilegiati ed in merito ai criteri di valutazione del requisito della meritevolezza.

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Data di riferimento: 
09/06/2021

Tribunale di Napoli, 09 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giudice Loredana Ferrara. 

Sovraindebitamento – Procedure di composizione della crisi - Pagamento immediato dei crediti  privilegiati  - Principio previsto dalla disciplina ex L. 3/2012 - Eccezioni possibili.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Riconoscimentodel requisito della meritevolezza – Nuovi presupposti richiesti – Incidenza del comportamento tenuto dai creditori – Possibile esonero del debitore da colpa grave.

Stante che la disciplina della composizione della crisi ex L. 3/2012 prevede all'art. 8, comma 4, quali uniche eccezioni al principio del pagamento immediato dei crediti privilegiati l'ipotesi di proposta di accordo con continuità d'impresa e di piano del consumatore (in tal caso il pagamento può essere differito sino ad un anno dall'omologa) e l'ipotesi di liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, cui va aggiunta quella  della manifestazione del consenso da parte del creditore ipotecario implicante il pagamento dilazionato, si deve, coerentemente col principio vigente per il concordato preventivo, ritenere che, laddove non ricorra alcuna di quelle deroghe, si debba considerare non rispettoso di quanto previsto dalla legge il trattamento proposto da parte del soggetto sovraindebitato al creditore privilegiato di dilazione ultrannuale del pagamento del credito di cui quello è titolare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal riformato impianto della legge sul sovraindebitamento si deve ritenere che emerga  un ancor più accentuato favor del legislatore per l'accesso al piano del consumatore e per la sua omologa. Da un lato infatti il novellato art. 7, secondo comma, della L. 3/2012, prevede alla lettera d) ter, con riferimento al piano del consumatore, che la proposta  non è ammissibile quando lo stesso “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, con ciò limitando, quanto al profilo della meritevolezza, le condizioni ostative all'omologazione; dall'altro, l'art. 12 bis, comma 3 bis, di detta legge, come introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto Ristori), attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento favorendo un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità [nello specifico, il tribunale ha considerato precluso all'istituto finanziatore, che aveva concesso al debitore il mutuo ipotecario causativo, per il sopravvenire  di problemi legati al suo stato di operaio, dello stato di crisi, il diritto a proporre opposizione all'omologazione del piano del consumatore, essendo detto istituto venuto meno al suo dovere di compiere con la dovuta diligenza, nella fase dell'erogazione, un'analisi del merito creditizio del soggetto finanziato  e di formulare una prognosi favorevole, anche in considerazione di eventi che avrebbero potuto sopravvenire, circa la probabilità, attuale e futura, di una positiva restituzione del debito da parte di quello] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25523.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112https://www.unijuris.it/node/2317; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834https://www.unijuris.it/node/4760 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391https://www.unijuris.it/node/5299]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: