Corte di Cassazione (17216/2021) – Dichiarazione di fallimento: il superamento della soglia debitoria di cui all'art. 15, u.c., L.F. costituisce la condizione richiesta perché quella pronuncia possa aver luogo onde deve essere accertato dal giudice.

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Data di riferimento: 
16/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 giugno 2021, n. 17216 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Lunella Caradonna.

Dichiarazione di fallimento – Superamento della soglia di indebitamento - Condizione necessaria per addivenire alla pronuncia – Accertamento rimesso al tribunale – Verifica da effettuarsi sulla base degli atti istruttori.

Dichiarazione di fallimento – Superamento della soglia di indebitamento - Prova acquisita dal curatore solo successivamente alla pronuncia – Revoca della stessa.

Per accertare il superamento della soglia di indebitamento di Euro trentamila di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., ostativa alla dichiarazione di fallimento, deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il tribunale decide sull’istanza di fallimento. Il superamento della soglia dell'esposizione debitoria rappresenta una condizione richiesta per addivenire alla dichiarazione di fallimento e non un fatto impeditivo sicché  il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697, secondo comma,  c.c., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare. Ne consegue che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell’istruttoria, impedisce la declaratoria di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prova del superamento dell'esposizione debitoria non può essere tratta da circostanze pacificamente emerse solo in data successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento  in quanto accertate dal curatore, onde laddove non sia stata anteriormente acquisita, bisogna ritenere che la dichiarazione di fallimento non poteva essere pronunciata e vada, pertanto revocata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25566#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 25 Giugno 2018, n. 16683  https://www.unijuris.it/node/4807].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: