Tribunale di Lecce – Sovraindebitamento e piano del consumatore: il creditore che allorché ha concesso al consumatore un ulteriore finanziamento non ha valutato il rischio creditizio non può proporre opposizione o reclamo in sede di omologa.

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Data di riferimento: 
04/05/2021

Tribunale di  Lecce, Sezione commerciale, 04 maggio 2021 – Pres. Est. Alessandro Silvestrini, Giud.  Paolo Moroni e Pietro Errede.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Creditore – Proposizione di opposizione o reclamo – Inammissibilità per violazione dell'art. 124-bis del T.U.B. - Mancata valutazione quale finanziatore del rischio creditizio.

Stante che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, introdotto con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazione dalla L.18 dicembre 2020, n. 176, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa , né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, di un piano del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato lo stato di indebitamento di questo o il suo aggravamento, si deve ritenere che non possa proporre reclamo avverso l'omologazione di un piano di quel tipo l'istituto finanziatore che abbia erogato ulteriore credito a chi era già segnalato in sofferenza alla Banca d'Italia, con conseguente violazione dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 385/1993 che gli imponeva di valutare il rischio creditizio del consumatore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25634.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: