Tribunale di Sondrio – Sovraindebitamento e domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni: ai fini dell'ammissione non è più richiesta l' “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”.
Tribunale Ordinario di Sondrio, Sez. Unica Civile, 28 maggio 2021 (data della pronuncia) – Giud. Michele Posio.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Accesso - Assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni - Presupposto non più richiesto – Fondamento - Atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori – Azioni volte a dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c. – Liquidatore – Possibile esercizio – Autorizzazione del tribunale.
Il requisito dell’ “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita, ad opera dell’art. 4 ter, comma 1, lett. l), del D.L.2020/137, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 14 quinquies, comma 1, della L. 3/2012, nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, avendo tale disposizione sostituito l'articolo 14 decies, comma 2, della L. 3/2012 che introduce ora espressamente la facoltà del liquidatore, autorizzato dal giudice, di esercitare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile [nello specifico, il tribunale ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 14 ter L.F. la pendenza di un’azione ex art, 2901 c.c. a carico del debitore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)