Tribunale di Cosenza – Istanza di fallimento: verifica della non ricorrenza della condizione ostativa di cui all'art. 15, u.c., L. F. Rigetto di un precedente ricorso e possibilità di nuovo esame.

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Data di riferimento: 
21/04/2021

Tribunale di Cosenza, Ufficio Fallimenti, 21 aprile 2021 (data della sentenza).

Istanza di fallimento – Tribunale – Verifica dell'esposizione debitoria complessivo – Accertamento del superamento dei 30.00,00 Euro - Ammontare da riscontrarsi al momento della decisione.

Istanza di fallimento – Riproposizione di altra in precedenza rigettata - Principio del ne bis in idem - Inapplicabilità – Fondamento della domanda - Possibile nuovo esame.

Al fine di accertare, in presenza dell'istanza di un creditore volta ad ottenere la dichiarazione di ,fallimento di un suo debitore, il superamento della condizione ostativa di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F., vale a dire che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non sia inferiore complessivamente ad Euro 30.000,00, deve aversi riguardo non al solo credito vantato dall'istante ma all'esposizione debitoria complessiva quale risultante non già alla data di proposizione del ricorso, ma al momento in cui il tribunale decide sullo stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al ricorso per fallimento non va applicato il principio del ne bis in idem essendo il decreto di rigetto di una tale istanza privo di attitudine al giudicato ed in quanto non ha neppure natura decisoria su diritti soggettivi, tant'è che per tali ragioni non può essere impugnato mediante ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25679.pdf

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414 https://www.unijuris.it/node/3574]-

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: