Corte di Cassazione (2483/2021) – Bancarotta fraudolenta: considerazioni in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo nella bancarotta documentale ed alla durata delle pene accessorie comminate.

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Data di riferimento: 
21/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, 21 gennaio 2021, n. 2483 – Pres. Maria Vessichelli, Rel. Alfredo Guardiano.

Bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica – Elemento oggettivo – Sussistenza - Eventi da cui dipende – Elemento soggettivo – Eventi da cui discendono la ricorrenza del dolo specifico e quella del dolo generico.

Reato di bancarotta fraudolenta – Condanna – Irrogazione delle pene accessorie – Durata – Criterio da adottarsi.

La scomparsa dei libri contabili o la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari non possono considerarsi gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, ciò in quanto eventi fenomenici dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. I presupposti soggettivi di detti reati devono infatti desumersi da ulteriori circostanze di fatto: dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; dalla consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che le Sezioni Unite (Cass. n. 28910, del 28.2.2019) hanno, con riferimento alla all'irrogazione di pene accessorie per le quali la legge non stabilisce una durata fissa, ma un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, stabilito che le stesse devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ossia alla gravità del reato, e non rapportate, invece, ex art. 37 c.p., alla durata della pena principale inflitta, si deve ritenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, L.F. nella parte che prevedeva che la condanna per uno dei reati di bancarotta fraudolenta doveva comportare, per la durata di dieci anni anziché per una durata fino a dieci anni, l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che le pene accessorie debbano anche in tal caso essere stabilite dal giudice del merito applicando il criterio della proporzione tra offesa e pena. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20pen.%20n.%202483.pdf

 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 05 dicembre 2018 n. 222https://www.unijuris.it/node/4470].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: