Corte di Cassazione (13511/2021) – Accredito per errore di una somma di denaro sul conto corrente di una società poi fallita: inaccoglibilità della domanda di restituzione e diritto di credito da esercitarsi mediante insinuazione al passivo.

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Data di riferimento: 
18/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2021, n. 13511 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Lunella Caradonna.

Fallimento – Conto corrente della società fallita – Apprensione da parte della procedura - Precedente bonifico disposto da un soggetto per errore - Domanda di restituzione ex art. 103 L.F. - Avvenuta confusione con il patrimonio del fallito – Sostanziale inaccoglibilità – Eccezione particolare - Corrispondente diritto di credito - Possibile esercizio nelle forme dell'insinuazione al passivo

In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25731.pdf

[nello stesso senso, cfr. in questa rivista; Cassazione civile, Sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1891 https://www.unijuris.it/node/4134; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. I, 22 dicembre 2017 n. 30894 https://www.unijuris.it/node/4288 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23477 https://www.unijuris.it/node/5481].

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