Tribunale di Mantova – Concordato preventivo e chiusura della procedura: non può trovare accoglimento la domanda volta a ottenere che il giudice delegato disponga la cancellazione delle annotazioni contenute nel Registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
22/07/2021

Tribunale di Mantova, Ufficio Fallimenti, 22 luglio 2021 (data del provvedimento) – Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.

Concordato preventivo liquidatorio – Chiusura della procedura – Istanza del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale - Cancellazione delle annotazioni contenute nel Registro delle Imprese – Ordine da impartirsi da parte del giudice delegato – Inaccoglibilità della domanda - Fondamento.

Non può trovare accoglimento l'istanza, come formulata congiuntamente dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale con la domanda di chiusura, per avvenuta conclusione delle operazioni di liquidazione e di riparto ai creditori, di un concordato con cessione dei beni, volta ad ottenere che il giudice delegato disponga la cancellazione delle annotazioni contenute nel Registro delle Imprese e riguardanti a vario titolo l’ammissione della società al concordato preventivo, trattandosi di istanza che deve essere formulata alla C.C.I.A.A. competente e, se del caso, fatta valere avanti al giudice ordinario, stante che l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati legittimamente iscritti in un pubblico registro la cui conservazione sia prevista dalla legge e costituisca misura necessaria al benessere economico del paese ed in quanto l’art. 8, comma 4, del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 29-4-2021, prevede che le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento, tra le quali rientrano quelle relative a fallimenti o procedure concorsuali, siano conservate dal fornitore del servizio di informazione commerciale, di regola, per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data di apertura della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25766/CrisiImpresa?In-chiusura-del-concordato-preventivo-il-GD-pu%26%23242%3B-ordinare-la-cancellazione-delle-iscrizioni-alla-CCIAA%3F#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: