Tribunale di Catania - Acireale - Fallimento, interruzione del processo, conoscenza dell'evento e riassunzione.
Tribunale di Catania Sez. distaccata di Acireale, 22 ottobre 2009 - Est. Pulvirenti. Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa
Processo - Interruzione - Dichiarazione di fallimento - Effetto immediato - Riassunzione - Decorso del termine - Dichiarazione in udienza.
La modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 secondo la quale "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" deve essere interpretata nel senso che pur ammettendo l'immediato prodursi dell'interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, ugualmente il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza nel processo. (Nel caso di specie, l'intervenuto fallimento era stato dichiarato in udienza dal procuratore del fallito). (fb) (riproduzione riservata)
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Trib. Catania Acireale 22.10.2009.pdf | 205.72 KB |