Tribunale di Catania - Acireale - Fallimento, interruzione del processo, conoscenza dell'evento e riassunzione.

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Data di riferimento: 
22/10/2009

Tribunale di Catania Sez. distaccata di Acireale, 22 ottobre 2009 - Est. Pulvirenti. Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Testa

Processo - Interruzione - Dichiarazione di fallimento - Effetto immediato - Riassunzione - Decorso del termine - Dichiarazione in udienza.

La modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 secondo la quale "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo" deve essere interpretata nel senso che pur ammettendo l'immediato prodursi dell'interruzione del processo per effetto della dichiarazione di fallimento, ugualmente il termine per la sua riassunzione decorre dal momento in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza nel processo. (Nel caso di specie, l'intervenuto fallimento era stato dichiarato in udienza dal procuratore del fallito). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: