Tribunale di Terni – Fallimento: modalità e finalità dell'impugnazione del rendiconto per atti di mala gestio posti in essere dal curatore. La derelictio di beni, attuata ex art. 104 ter L.F. libera il curatore dal dovere di occuparsi della manutenzione.

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Data di riferimento: 
07/06/2021

Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 07 giugno 2021 (data della pronuncia) – Pres. Alberto Caprioli, Rel. Alessandro Nastri, Giud. Luciana. 

Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazioni – Atti di mala gestio – G.D.  - Rimessione al collegio – Udienza di discussione – Concretezza e specificità delle accuse – Presupposto necessario.

Fallimento – Comportamenti omissivi da parte del curatore – Rimedio specifico - Reclamo ex art. 36 L.F. - Giudizio di impugnazione del rendiconto – Rilievo sollevabile solo ai fini di un’eventuale futura azione di responsabilità.

Fallimento –  Curatore – Autorizzazione del comitato dei creditori - Non acquisizione di alcuni beni – Riconsegna al fallito – Esecuzione di interventi di manutenzione - Onere non più ricadente sul curatore.

Le contestazioni rivolte al rendiconto, laddove concernano la gestione della procedura fallimentare da parte del curatore e l'eventuale compimento da parte dello stesso di azioni od omissioni pregiudizievoli per la massa, per i singoli creditori o per il fallito, devono essere dotate di concretezza e specificità, dovendo recare l’indicazione puntuale degli atti di mala gestio posti in essere nonché delle conseguenze (anche solo potenzialmente) dannose da essi derivanti, così da consentire, in sede di giudizio ex art.116, quarto comma, L.F., la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il rimedio per “superare” eventuali comportamenti omissivi posti in essere dal curatore in violazione di legge è il reclamo ex art. 36 L.F., mentre le omissioni del curatore possono venire in rilievo nel giudizio di impugnazione del rendiconto (che si svolge nella fase finale della procedura fallimentare) solo ai fini di un’eventuale futura azione di responsabilità nei confronti dello stesso curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora  dei beni del fallito (nello specifico, degli immobili) siano oggetto di derelictio da parte del curatore, attuata con il meccanismo di cui all’art. 104 ter, ottavo comma, L.F., con conseguente riconsegna degli stessi al fallito, quest'ultimo non può pretendere l’esecuzione di interventi di manutenzione da parte del curatore e a carico della massa, sia perché  fuoriusciti dal “patrimonio fallimentare” e quindi dall’amministrazione del curatore ex art. 31, primo comma, L.F., essendo stati sottratti all’esecuzione concorsuale e rimessi nella piena disponibilità del fallito. ex multis Cass. 17835/2019), sia perché, a seguito di tale fuoriuscita, non può invocarsi il principio cuius commoda cuius et incommoda che è alla base della regola, ribadita, tra l’altro, anche dall’art. 42,  secondo comma, L.F., secondo cui i costi di conservazione dei beni attratti al patrimonio fallimentare devono essere posti a carico della massa dei creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-7-giugno-2021-pres-caprioli-est-nastri

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 Marzo 2019, n. 6377 https://www.unijuris.it/node/4625 e Cassazione civile, Sez. I, 13 Aprile 2016, n. 7320 https://www.unijuris.it/node/3737; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17835 https://www.unijuris.it/node/5032].   

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: