Tribunale di Udine – Fallimento: assegnazione provvisoria al creditore fondiario e restituzione sulla base del riparto.

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Data di riferimento: 
14/09/2021

Tribunale di Udine, 14 settembre 2021 – Pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani

Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà.

Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà – Restituzione – Azione del curatore – Giudizio ordinario.

Fallimento – Fondiario – Preferenza – Spese generali – Proporzionalità.

L’assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione in sede di espropriazione fondiaria è meramente provvisoria, spettando al giudice della procedura concorsuale – nella quale i creditori fondiari sono tenuti ad insinuarsi al passivo – la decisione finale sulla spettanza di quelle somme. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Ove in sede di esecuzione individuale sia disposta l’assegnazione provvisoria al creditore fondiario, il curatore non ha l’onere di opporsi all’assegnazione provvisoria ex art. 512 c.p.c., ma deve agire in via ordinaria per la restituzione di quanto in ipotesi sia stato attribuito al creditore fondiario in eccedenza rispetto alla definitiva determinazione in sede concorsuale, sulla base di un provvedimento formale adottato in sede fallimentare e idoneo a divenire stabile ai sensi dell’art. 26 l. fall., quale può essere un progetto di riparto. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

In sede di riparto fallimentare, il creditore ipotecario ha diritto a essere preferito ai creditori prededucibili, ma solo dopo che sia stata pagata – oltre alle spese riferibili all’immobile ipotecato o che rechino al creditore ipotecario “specifiche utilità” – anche una quota delle spese di carattere generale “secondo un criterio proporzionale” (art. 111-ter, comma 3°, legge fall.), residuale rispetto all’imputazione di spese specifiche o di specifica utilità, che implica – nel caso eccezionale in cui l’attivo liquidato sia pressoché integralmente riferibile alla vendita dei beni ipotecati – che tutte le spese di carattere generale devono essere pagate prima di pagare il creditore ipotecario, in coerenza con il fatto che anche quest’ultimo, una volta che il suo debitore sia dichiarato fallito, riceve dalla procedura concorsuale la generica, ma necessaria, utilità dell’accertamento del suo diritto e della relativa collocazione nel concorso di tutti i creditori sul patrimonio del debitore. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: