Corte di Cassazione (21190/2021) – Concordato preventivo in continuità e sindacabilità della proposta da parte del tribunale per quanto concerne il rispetto della prescrizione normativa di cui alla lettera e) dell'art. 161, secondo comma, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2021, n. 21190 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo in continuità – Contenuto necessario del piano - Descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento – Verifica del rispetto di quella prescrizione rimessa al tribunale - Descrizione non ragionevole di tempi e modalità – Riscontro di non fattibilità - Inammissibilità della proposta.
In tema di concordato preventivo, l'art. 161, comma 2, L. fall., prescrivendo, tra l'altro, la presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi attraverso i quali egli intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest'ultima deve considerarsi sempre sindacabile dal Tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo. (Massima ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-luglio-2021-n-21190-pres-cristiano-est-dolmetta
[con riferimento al sindacato da esercitarsi dal tribunale, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2020, n. 11522https://www.unijuris.it/node/5511].