Tribunale di La Spezia: non assoggettabilità a fallimento dei “CAD – Centri di Assistenza Doganale”

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Data di riferimento: 
27/04/2021

Tribunale di La Spezia, 27 aprile 2021 – Pres. dott.ssa Gherardi, rel. dott. Gaggioli

Fallimento – Presupposti – Natura imprenditoriale.

Al fine di distinguere la figura dell’imprenditore da quella del professionista – solo il primo essendo assoggettabile a fallimento – occorre evidenziare che la figura dell’imprenditore si distingue da quella del professionista in quanto l’imprenditore realizza il bene o servizio tramite un’organizzazione di mezzi (intesa come apparato materiale e/o immateriale esterno alla persona dell’imprenditore composto da plurimi beni materiali od immateriali tra loro coordinati al fine del raggiungimento del risultato produttivo), mentre il professionista si avvale prevalentemente della propria attività manuale od intellettuale. Ne discende che gli spedizionieri doganali rientrano nella categoria dei professionisti e non degli imprenditori, in quanto prestano un servizio tramite attività prevalentemente intellettuale. Quand’anche sia costituito un centro di assistenza doganale, pertanto, non può essere automaticamente attribuita all’attività dei soci spedizionieri doganali natura imprenditoriale, dovendo invece emergere a questo fine un’organizzazione di mezzi esterna alle persone dei soci spedizionieri doganali funzionale alla prestazione del servizio di adempimento delle formalità doganali. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall’avv. Noemi Graceffo del Foro di La Spezia.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: