Corte di Cassazione (16779/2021) – Un credito IVA sorto durante la procedura fallimentare non può essere compensato dall'Agenzia delle Entrate con suoi crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
15/06/2021

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 15 giugno 2021, n. 16779 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Salvatore Leuzzi.

Fallimento - Credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale – Richiesta di rimborso  da parte  dell'amministrazione finanziaria – Agenzia delle Entrate -  Opponibilità in compensazione di crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura - Inammissibilità – Necessità che anche i crediti dell'erario si siano formati posteriormente - Fondamento .

In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25858.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: