Tribunale di Milano – Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti in corso di perfezionamento e istanza di autorizzazione al ricorso di finanziamenti prededucibili.

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Data di riferimento: 
16/09/2021

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 16 settembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Alida Paluchowski, Giud. Sergio Rossetti e Guendalina Pascale.

Accordo di ristrutturazione dei debiti –  Trattativa non ancora perfezionata – Proponente – Istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededotti – Soluzione della crisi  ipotizzata – Valutazione del tribunale - Prospettiva che possa avere esito favorevole – Presupposto perché la richiesta possa trovare accoglimento  - Legislatore  - Scelta consapevole di favorire la continuità d'impresa – Ragione sottostante.

La possibilità per gli imprenditori in stato di crisi di richiedere, ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F., finanziamenti prededucibili per assicurare la continuità alle loro imprese anche nelle fasi di cui all’art. 161, comma 6, L.F. (preconcordato) o, come nel caso di specie, a sensi dell’art. 182 bis, comma 6, L.F. (accordi di ristrutturazione non ancora perfezionati) comporta, da un lato, in senso avverso, che tanto più che se ne anticipa l’erogazione, tanto più, stante l'obiettiva incertezza che caratterizza la prospettiva di riuscita dei piani sottostanti, in quanto fondati essenzialmente sulle affermazioni degli attestatori, si assumono rischi “al buio”; d'altro lato però, in senso favorevole, a controbilanciare in astratto quella considerazione, si pone l’osservazione per cui l’anticipare gli interventi finanziari è sempre elemento positivo, in quanto facoltà che dovrebbe contribuire ad intercettare crisi meno gravi, filosofia questa che in qualche modo fa capo alla  direttiva europea sulla ristrutturazione del 2019. A favore del fatto che, laddove la soluzione della crisi ipotizzata non appaia illogica, improbabile e completamente contraria ad evidenti sviluppi di mercato, quella di consentire da subito il ricorso a finanziamenti si debba considerare come la scelta da tutelare, depone la considerazione che il legislatore deve aver scelto intenzionalmente di correre tali rischi in favore e a difesa della continuità, trattandosi di valore che incide anche sul PIL, che è riconnesso ad un interesse che va oltre quello della singola massa di creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25990.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-di-milano-sez-fall-16-settembre-2021-pres-est-paluchowski

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: