Corte di Cassazione (25181/2021) – Considerazioni in tema di equa riparazione spettante ai creditori in caso di irragionevole durata delle procedure concorsuali, in particolare del giudizio di verificazione dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
17/09/2021

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 17 settembre 2021, n. 25181  – Pres.Felice Manna, Rel. Antonello Cosentino.

Fallimento - Eccessiva durata del giudizio di verificazione dello stato passivo - Equa riparazione spettante al creditore – Entità del credito azionato o, se inferiore, della somma per cui il creditore è ammesso - Ammontare cui deve farsi riferimento – Somma poi iscritta al riparto – Irrilevanza.

Irragionevole durata di un processo – Equa riparazione – Possibile ristoro anche dei danni non patrimoniali – Ammissibilità anche a vantaggio delle persone giuridiche – Fondamento e limiti - Persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri – Turbamento di carattere psicologico - Necessario riscontro.

Processo di cognizione – Eccessiva durata - Ammontare spettante a titolo di equa riparazione – Possibile riduzione percentuale in caso di pluralità di parti – Criterio applicabile anche alle procedure concorsuali – Esclusione – Fondamento.

In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto. (Massima ufficiale)

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Mentre nel processo di cognizione la pluralità di parti. rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci - o addirittura di più di cinquanta - parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle procedure concorsuali, per contro, la compresenza (il "concorso", appunto) di una pluralità dei creditori costituisce l'ipotesi fisiologica e l'evenienza che i creditori insinuati siano più di cinquanta è del tutto ordinaria nella quotidiana esperienza giudiziaria; cosicché il ritenere  che il disposto del comma 1 bis dell'art. 2 bis della legge 89/2001, che prevede che la somma dovuta a titolo di equa riparazione possa essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta,. risulti applicabile a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione, in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio, del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto al cittadino che partecipi ad un ordinario processo di cognizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26012.pdf

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