Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo: tipologia di spese che possono imputarsi alla massa immobiliare. Non necessità che i crediti ipotecari degradati siano soddisfatti nella stessa percentuale di quelli chirografari ab origine.

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Data di riferimento: 
31/03/2021

Tribunale Ordinario di  Bergamo, Sez. II civ., fallimentare e delle esec. immobiliari, 31 marzo 2021 (data della pronuncia)  –  Pres. Laura De Simone, Rel. Maria Magrì, Giud. Bruno Gian Pio Conca.

Concordato preventivo– Creditore ipotecario – Spese prededucibili – Tipologia di cui deve farsi carico – Sole spese riconducibili a un suo interesse – Fondamento.

Concordato preventivo– Crediti ipotecari degradati – Percentuale di soddisfazione prevista – Necessità che equivalga a quella dei chirografari ab origine – Esclusione.

Nel concordato preventivo per valutare la tipologia di spese che possono essere legittimamente imputate alla massa immobiliare occorre richiamare il sistema delle prededuzioni previsto in ambito fallimentare, laddove è stabilito dall'art. 111 ter L.F. che i beni gravati da ipoteca partecipano al pagamento delle spese della procedura, integralmente per quanto attiene le spese specifiche che riguardano i singoli beni e proporzionalmente per le spese generali, dovendosi però far rientrare tra queste solo le spese riconducibili all'interesse dei creditori garantiti, da sostenersi nel corso del concordato per far fronte alla procedura [nello specifico, il Tribunale, nel confermare che i creditori assistiti da garanzia reale non devono sopportare il sacrificio di spese per le quali non traggono direttamente o indirettamente alcuna utilità, ha escluso che le spese di accesso al piano concordatario (riferentesi all'advisor legale, all'attestatore e alla società di stima degli immobili) costituissero spese  di cui anche i creditori ipotecari dovevano farsi carico, dal momento che questi risultano comunque  soddisfatti in relazione al presumibile realizzo degli immobili a “prezzo di aggiudicazione all'asta” e ai rispettivi gradi d'iscrizione ed in quanto il loro disinteresse alle vicende del concordato è addirittura normativamente riconosciuto, in caso di integrale pagamento, dalla non partecipazione al voto a pena di perdita del privilegio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La quota di credito ipotecario degradata al chirografo non deve necessariamente prevedere una percentuale di pagamento uguale a quella assegnata ai creditori chirografari ab origine, perché nell'ambito dei creditori chirografari non si configura un vincolo di trattamento uniforme, essendo senz'altro possibile, ex art. 160, primo comma, lettera c) L.F. la loro suddivisione in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-31-marzo-2021-pres-de-simone-est-magri 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26123/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-i-compensi-di-attestatore-e-advisor-incidono-sul--credito-ipotecario%3F#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: