Corte di Cassazione (29245/2021) – E' assoggettabile a fallimento, anche se riveste la qualifica di Onlus, la società cooperativa che svolge attività commerciale secondo criteri di economicità.

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Data di riferimento: 
20/10/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 ottobre 2021, n. 29245 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Società cooperativa sociale – Svolgimento di attività commerciale – Fallibilità – Qualifica di Onlus ex art. 10 del D.Lgs. 460/1997 – Norma speciale di carattere fiscale -  Irrilevanza – Fondamento – Autorità giudiziaria – Competenza all'accertamento – Pareri del Ministero dello sviluppo economico – Natura non vincolante.

È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 2545 terdecies c.c.,  art. 2082 c.c., e art. 1, L. fall., la società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge"contemplata dal secondo comma dell'art. 2545 terdeciesc.c. anzidetto. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge (Massima ufficiale) [la Corte ha precisato che come disposto dall'art 196 L.fall. la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, il provvedimento di liquidazione preclude il fallimento]. https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-20-ottobre-2021-n-29245-pres-genovese-est-vella

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26093/CrisiImpresa?Fallimento-della-cooperativa-sociale-ONLUS#gsc.tab=0 

[in tema di sussistenza di una attività d'impresa commerciale tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), non risultando più essenziale lo scopo  di lucro c.d. soggettivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 ottobre 2020, n. 22955 https://www.unijuris.it/node/5388 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 12 luglio 2016 n. 14250 https://www.unijuris.it/node/3300; in tema di non inconciliabilità del lucro oggettivo con il fine mutualistico: Cassazione civile, Sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25478  https://www.unijuris.it/node/4961 e Cassazione civile, Sez. I, 13 Aprile 2017, n. 9567 https://www.unijuris.it/node/3434; con riferimento alla possibilità  di riconoscere la natura di imprenditore commerciale fallibile anche in capo al consorzio che eserciti una fase dell'attività delle imprese consorziate o un'impresa ausiliaria: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n. 978 https://www.unijuris.it/node/5515  nonché in capo ad associazioni o fondazioni che esercitino un'attività d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico: Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, 24 marzo 2011 n. 6853 https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=Cassazione+6853%2F2011].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: