Tribunale di Catania – Fallimento del soggetto cui era stato concesso un finanziamento pubblico poi revocato: istanza di restituzione proposta dal Ministero ed eccezione di prescrizione sollevata dal curatore.

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Data di riferimento: 
16/09/2021

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 16 settembre 2021(data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Fabio Letterio Ciraolo.

Finanziamento pubblico – Fallimento del beneficiario - Ministero competente – Credito da restituzione derivante da revoca – Insinuazione al passivo – Curatore – Eccezione di prescrizione – Dies a quo del termine iniziale – Riscontro – Momento in cui è risultato possibile disporre la revoca - Impossibilità di desumerlo – Dichiarazione di fallimento – Presupposti previsti dalla legge - Momento in cui si può ritenere siano venuti meno.

Giudizio volto al riconoscimento di un credito - Debitore – Eccezione di prescrizione – Avvenuta interruzione del decorso del termine - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice – Non tempestiva allegazione – Creditore - Onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo.

Azioni creditorie – Termine per l'esercizio – Dichiarazione di fallimento – Sospensione o interruzione - Effetto interruttivo - Esclusione - Insinuazione al passivo – Momento in cui si deve ritenere si verifichino.

La revoca del finanziamento pubblico ai sensi dell'art.9 co.5 del d.lgs.123/1998 non costituisce potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma è un semplice atto accertativo del venir meno dei presupposti previsti dalla legge, ragion per cui, nel caso il beneficiario risulti fallito, il termine di prescrizione per la presentazione da parte del Ministero competente dell’istanza di ammissione al passivo del credito restitutorio si deve ritenere decorra non dal provvedimento di revoca, bensì dal momento in cui è risultato consentito disporla, onde, in presenza della proposizione da parte del curatore, a fronte di tale richiesta, di un'eccezione di prescrizione, il dies a quo del termine decennale di prescrizione può, in difetto di difese ovvero di elementi comunque acquisiti agli atti da cui poter desumere il momento in cui si siano verificati i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento di revoca, farsi coincidere col giorno della dichiarazione di fallimento, momento in cui, tenuto conto della cessazione dell’attività d’impresa, deve ritenersi venuta meno la possibilità di realizzare le finalità per cui il finanziamento era stato concesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, il soggetto nei cui confronti l'eccezione di prescrizione viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova, nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie ed è la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare -equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio- che può determinare l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c.[nello specifico, dalla documentazione acquisita agli atti non emergeva alcun elemento da cui desumere il momento a partire dal quale avrebbe potuto essere adottato il provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, vale a dire il momento in cui erano venuti meno i presupposti previsti dalla legge per la sua concessione o conservazione, onde essendo trascorsi più di dieci anni tra la data della dichiarazione di fallimento e quella di presentazione da parte del Ministero dell'istanza di insinuazione al passivo volta a far valere il suo credito restitutorio, il Tribunale, in assenza di documentazione che consentisse di individuare un antecedente momento di interruzione della prescrizione,  ha confermato che tale credito doveva considerarsi prescritto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-di-catania-16-settembre-2021-pres-sciacca-est-de-bernardin

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26068.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 marzo 2020, n. 6508  https://www.unijuris.it/node/5121].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: