Corte di Cassazione (22604/2021) – Non va considerato prededucibile nel successivo fallimento il credito del professionista per l'attività svolta a favore del debitore per resistere in sede di procedimento di risoluzione del concordato.

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Data di riferimento: 
10/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2021, n. 22604 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro. 

Concordato preventivo - Procedimento di risoluzione e dichiarazione di fallimento – Credito del professionista – Attività di resistenza svolta in quella sede a favore del debitore -  Prededucibilità ex art. 111, comma 2, l.fall. – Esclusione – Difetto genetico o funzionale della causa concordataria - Contrasto con l'interesse della massa - Fondamento.

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore per resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ponendosi detta attività – in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della causa concordataria – in contrasto con l'interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26125.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-10-agosto-2021-n-22604-pres-bisogni-est-ferro

[in tema di prededuzione in sede fallimentare dei crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali : cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2018, n. 18488https://www.unijuris.it/node/4287].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: