Corte di Cassazione (22153/2021) – Legittimazione del curatore ad agire in giudizio anche in caso di revoca non definitiva del fallimento. Effetti che derivano dal vittorioso esperimento da parte del curatore della revocatoria fallimentare.

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Data di riferimento: 
03/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 03 agosto 2021, n. 22153 – Pres. Raffaele Gaetano, Rel. Antonella Di Florio.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Revoca –  Decisione non passata in giudicato – Decadenza degli organi del fallimento – Esclusione – Necessità che la revoca del fallimento risulti definitiva – Permanere della legittimazione del curatore a stare in giudizio.

Azione revocatoria fallimentare - Effetto recuperatorio – Differenza rispetto alla revocatoria ordinaria - Fondamento – Conseguenze.

Alla luce del disposto dell'art, 16, secondo comma, L.F., che prevede l'immediata efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento, e della previsione di cui all'art. 19 L.F., che prevede che, stante che la favorevole proposizione reclamo non ne sospende l'efficacia, il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell'attivo, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza di revoca del fallimento produce i suoi effetti solo dal momento del suo passaggio in giudicato e che gli organi del fallimento decadono soltanto da quel momento [nello specifico la Corte ha pertanto ritenuto che, non essendo ancora divenuta definitiva la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore fosse ancora legittimato ad esperire un'azione revocatoria nei confronti del beneficiario della cessione di un ramo d'azienda effettuata dalla società, poi fallita, allorché ancora in bonis]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26116.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista, in motivazione: Corte di Cassazione, Sez. VI, 18 Giugno 2018, n. 15982 https://www.unijuris.it/node/4773].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: