Tribunale di Catania - Fallimento, natura retributiva del compenso APE spettante ai lavoratori del settore edile e conseguente ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1) c.c. del relativo credito.

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Data di riferimento: 
14/10/2021

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 14 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandra Bellia, Giud. Fabio Letterio Ciraolo.

Fallimento del datore di lavoro – Dipendente del settore edile – Maturazione del compenso per APE -  Natura retributiva – Fondamento - Credito nei confronti del datore di lavoro – Insinuazione al passivo – Diritto al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

Stante che l'APE (Anzianità professione Edile) prevista a favore dei lavoratori operanti appunto nel settore edile, che consente loro il ricongiungimento dei periodi lavorativi prestati alle dipendenze di imprese diverse, così valorizzando la professionalità dagli stessi maturata, è pienamente equiparabile agli scatti di anzianità, cui è pacificamente riconosciuta natura retributiva, si deve ritenere che a quel compenso premio vada riconosciuta quella stessa natura, onde anche quel credito va, in caso di fallimento del datore di lavoro, ammesso, al momento della sua maturazione, al passivo col rango privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bisn. 1, c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: