Corte di Cassazione (29289/2021) – Procedura di risoluzione del concordato (normativa previgente): decorrenza del termine per la proposizione della relativa richiesta e non necessità dell'intervento del P.M. in tale sede.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 ottobre 2021, n. 29289 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Andrea Fidanzia.
Concordato preventivo - Istanza di risoluzione – Mancata fissazione del termine per l'ultimo adempimento - Decorrenza dell'anno per la proposizione del ricorso – Normativa previgente - Esaurimento delle operazioni di liquidazione.
Concordato preventivo – Procedimento per la risoluzione – Intervento obbligatorio del PM – Esclusione – Fondamento.
Il termine di un anno previsto dagli art. 137 e 186 legge fall. previgenti (lo stesso principio è comunque applicabile anche all'art. 186 nell'attuale formulazione) entro il quale può essere chiesta la risoluzione del concordato preventivo decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, nel caso in cui non sia stata fissata la data di scadenza dell'ultimo pagamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il procedimento di risoluzione del concordato non rientra tra i casi in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., a norma dell'art. 70 n. 5 cod. proc. civ., non essendo tale partecipazione stata prevista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26175/CrisiImpresa?Risoluzione-d...
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, 20 dicembre 2011 n. 27666 https://www.unijuris.it/node/1574].