Corte di Cassazione (31531/2021) – Carattere non pienamente devolutivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Invalidità della prova della non fallibilità laddove fondata su bilanci non approvati e non depositati.

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Data di riferimento: 
03/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 03 novembre 2021, n. 31531 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Falabella.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L. fall. - Effetto devolutivo non pieno – Impugnazione circoscritta alle sole questioni tempestivamente dedotte - Differenza con il reclamo ex art. 22 L. fall.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo ex art. 18 L. fall. - Tesi del reclamante – Mancanza dei requisiti di fallibilità – Onere probatorio gravante sullo stesso – Bilanci non approvati  o non depositati – Produzione inefficace.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L. fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", conseguente alla modifica introdotta con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si incentra l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 L. fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante. (Massima ufficiale)

I bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 15, quarto comma , L. fall. son quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ex art. 2345 c.c., onde, ove difettino tali requisiti o non siano ritualmente osservati, il giudice può legittimamente non tenerne conto, laddove prodotti dal debitore per provare, come è suo dovere fare, la mancanza in capo allo stesso dei requisiti di fallibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-3-novembre-2021-n-31531-pres-bisogni-est-falabella

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26179/CrisiImpresa?Il-reclamo-av...

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 20 dicembre 2018 n. 33091https://www.unijuris.it/node/4493 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13746 https://www.unijuris.it/node/3485].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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