Tribunale di Palermo – Fallimento e azione di responsabilità proposta nei confronti del MISE dal curatore di un società in house in precedenza in amministrazione straordinaria: giurisdizione del giudice ordinario.

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Data di riferimento: 
07/05/2021

Tribunale di Palermo, Sez. V civ. - Spec. in materia d'impresa, 07 maggio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Ajello, Rel. Andrea Illuminati, Giud. Claudia Turco.

Amministrazione straordinaria di una società in house – Ritardata conversione in procedura di fallimento – Curatore - Azione di responsabilità nei confronti del MISE – Culpa in eligendo e culpa in vigilando – Nomina di commissari non idonei e successiva omessa sorveglianza -  Giurisdizione del giudice ordinario– Fondamento.

Amministrazione straordinaria – Funzioni del MISE - Attività gestoria dei commissari straordinari – Verifica preventiva – Poteri di revoca.

Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice contabile, in relazione all’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società in house, in precedenza ammessa all’amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270/1999, nei confronti del Ministero dell'Industria (ora dello Sviluppo Economico) sotto i profili della culpa in eligendo, per aver scelto commissari non idonei allo svolgimento degli incarichi loro affidati, e della culpa in vigilando, per aver autorizzato un programma di ristrutturazione di quella società non idoneo a consentirne il risanamento e per avere colpevolmente omesso di assumere gli interventi autoritativi previsti dalla legge, anche al fine di evitare ritardi nella richiesta di conversione della procedura in fallimento in palese violazione del disposto di cui all'art. 69 del D.Lgs. 270/1999; ciò in quanto l'amministrazione straordinaria è una procedura liquidatoria che riguarda imprese private e che si attua secondo i principi ed, in parte, le regole delle procedure concorsuali, laddove l'intervento e la gestione da parte della pubblica amministrazione sono giustificati esclusivamente dal fatto che, in ragione delle dimensione delle imprese sottoposte a quella procedura, la loro liquidazione può produrre effetti rilevanti nell'ambito del settore produttivo nazionale, così come a riguardo dei livelli occupazionali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La funzione dell'Amministrazione non risulta circoscritta ad un mero controllo formale degli atti posti in essere dai commissari, ma contempla piuttosto una pluralità di compiti finalizzati alla verifica che l'attività gestoria sia coerente con lo spirito e le finalità dell'amministrazione straordinaria; proprio in tale ottica  sono conferiti al Ministero non solo poteri di verifica preventiva sugli atti dei commissari, ma anche poteri di revoca degli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-7-maggio-2021-pres-ajello-est-illuminati

[cfr. in questa rivista: Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Settembre 2018, n. 22406 https://www.unijuris.it/node/4412].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: