Tribunale di Parma – Fallimento e procedura competitiva: considerazioni in tema di sospensione della vendita ex artt. 107 e 108 L.F. ad aggiudicazione di un bene avvenuta.

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Data di riferimento: 
09/05/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 09 maggio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Fallimento – Vendita dei beni - Procedura competitiva – Aggiudicazione – Sopravvenuta  valida offerta migliorativa – Dovere del curatore di sospendere la vendita – Insussistenza – Potere discrezionale – Valutazione dell'effettiva convenienza – Scelta basata su presupposti corretti – Non assoggettabilità a sindacato giurisdizionale.

Fallimento – Vendita dei beni - Procedura competitiva   Offerta migliorativa – Cauzione pari al prezzo di aggiudicazione – Necessario versamento – Esclusione – Cauzione commisurata al prezzo proposto – Presupposto sufficiente.

Fallimento – Vendita dei beni - Procedura competitiva – Curatore – Comunicazione dell'esito – Deposito della documentazione in cancelleria . Momento a partire dal quale non può più disporre la sospensione – Istanza da parte di soggetti legittimati - Potere del giudice di deciderla – Presupposti necessari.

Fallimento – Vendita dei beni - Procedura competitiva – Aggiudicazione – Sospensione decisa dal giudice - Finalità sottostante - Procedura svoltasi nel rispetto delle regole – Intangibilità.

Stante che l'art. 107, quarto comma, L.F., così come riformato dall'art. 94 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del D. Lgs.12 settembre 2007, n. 169, prevede che il curatore fallimentare “può” e non “deve” sospendere la vendita ove pervenga una offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto dall'aggiudicatario del bene, si deve ritenere che detta disposizione attribuisca allo stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica, con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può condividersi la tesi secondo la quale le eventuali offerte migliorative devono essere accompagnate da una “cauzione” pari al prezzo di aggiudicazione, in quanto si deve al contrario ritenere sufficiente una cauzione commisurata al prezzo contestualmente proposto dal nuovo offerente ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dal momento che il potere di sospendere la vendita in presenza di un'offerta migliorativa può essere esercitato dal curatore solo prima del deposito ex art. 107, quinto comma, L.F in cancelleria della relativa documentazione, si deve ritenere che, successivamente a tale momento, residui solo il potere ex art. 108 L.F. del G.D. di procedere, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, alla sospensione delle operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, nonché, sempre su eventuali tempestive istanze dei soggetti legittimati (da presentare entro dieci giorni da tale deposito), di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. Quanto a tale ultimo profilo, con riferimento in particolare alla vendita di immobili, va precisato che il “prezzo giusto”, da determinarsi tenendo conto delle condizioni di mercato, non coincide con il valore di stima del bene ma va ricavato con riferimento a parametri di sicura attendibilità merceologica, desunti dalla posizione dell’immobile, dalle sue caratteristiche interne ed esterne, dal suo pregio storico e da tutti gli elementi influenti sulla valutazione commerciale esistenti al momento in cui è domandata la sospensione.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La norma di cui all’art. 108 L.F. non può ritenersi volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, bensì il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, di talché, una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire, l’aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-9-maggio-2021-est-vernizzi

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista:  Tribunale di Ivrea, 11 ottobre 2012https://www.unijuris.it/node/2194].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: