Tribunale di Terni –Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: necessità della presentazione del ricorso tramite procuratore. Osservazioni in merito al requisito dell'assenza di atti in frode richiesto per l'ammissione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/05/2021

Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 20 maggio 2021 (data della pronuncia) - Giud. Delegato Alessandro Nastri.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Debitore - Presentazione del ricorso – Necessaria assistenza di un procuratore.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Condizione di ammissibilità – Assenza di atti in frode nei cinque anni precedenti – Intervenuta abrogazione implicita – Esclusione – Permanere anche attuale - Sussistenza della frode - Requisiti oggettivi e soggettivi – Differenza rispetto ai presupposti dell'azione revocatoria.

In sede di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non appare condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, con riferimento ad una domanda di accesso alla procedura di liquidazione dei beni, il requisito di ammissibilità  rappresentato dall' “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”, previsto dall'art. 14 quinquies della L. 3/2012, dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ad opera dell’art. 4 ter, co. 1, lett. l),  del D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, che ha inserito nel comma 2 dell’art. 14 decies L. 3/2012 l’espressa previsione della possibilità per il liquidatore – con l’autorizzazione del giudice – di esercitare (o proseguire, se pendenti) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Ciò, sia in quanto il chiaro dato letterale della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 14 quinquies L. 3/2012, nella versione attualmente vigente, non consente di pervenire in via interpretativa alla totale obliterazione di tale requisito, sia in quanto il legislatore (ad oggi), evidentemente, continua a ritenere il debitore non meritevole della concessione del “beneficio” rappresentato dall’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio in presenza di atti in frode dallo stesso anteriormente compiuti, a prescindere dall’esperibilità  della revocatoria da parte del liquidatore avverso tali atti, stante che il novero degli atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci mediante il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria ordinaria non può reputarsi coincidente  con quello degli “atti in frode” nell’accezione rilevante ai fini della disposizione in esame, perché tali atti evocano non solo il presupposto rappresentato dall'eventus damni, ma anche la sussistenza, sempre, anche dello specifico elemento soggettivo della “dolosa e artificiosa preordinazione”, a differenza di quanto previsto per l'esperimento dell'azione revocatoria, che  richiede la presenza  di tale condizione solo in alcuni casi [il Tribunale ha al riguardo sottolineato che neppure l' eliminazione nella futura disciplina del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, non ancora in vigore, del requisito dell'assenza di atti in frode autorizzava un’interpretazione contra litteram dell'art 14 quinquies L. 3/2012 ad oggi applicabile].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-20-maggio-2021-est-nastri

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26191.pdf

 [con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Pavia, Sez. I civ. - Ufficio Fallimenti, 01 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5539 e Tribunale di Vicenza, 29.4.2014 https://www.unijuris.it/node/2300; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Benevento, Ufficio preposto ai fallimenti, 23 aprile 2019 https://www.unijuris.it/node/4672; Tribunale di Rimini, Sez. Fallimentare, 14 gennaio 2021 https://www.unijuris.it/node/5553 e, per quanto concerne la non rilevanza di qualsiasi atto dispositivo quale atto in frode in sede di procedura di concordato preventivo: Cassazione Civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817 https://www.unijuris.it/node/1188 e Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23387 https://www.unijuris.it/node/2112].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: