Tribunale di Palermo – Sovraindebitamento e omologazione forzata (cram down) di un accordo di composizione della crisi.

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Data di riferimento: 
02/11/2021

Tribunale di Palermo, Sez. Fallimentare, 02 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Delegato Floriana Lupo.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Amministrazione finanziaria e enti previdenziali – Approvazione della proposta -  Voto contrario – Tribunale -  Esercizio del cram down – Omologazione forzata – Presupposti necessari

L’art. 12 comma 3 quater della L.3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020,  prevede la possibile conversione in positivo, da parte del tribunale in sede di omologa di un accordo di composizione della crisi, del voto negativo espresso dall'Amministrazione finanziaria e dagli Enti previdenziali rispetto ad una proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore sovraindebitato, qualora ricorrano due condizioni: che il voto espresso da quelli stessi risulti decisivo ex art. 11, secondo comma, L. 3/2012 ai fini dell'approvazione della proposta e che l'accoglimento della stessa consenta loro di conseguire, come da attestazione resa dall'OCC., una soddisfazione maggiore rispetto a quella che avrebbero potuto ottenere dall'alternativa liquidatoria, in particolare anche da quella prevista dall'art. 14 ter e ss. di detta legge, cui il proponente aveva richiesto di  poter avere in subordine accesso qualora non fosse andata a buon fine quella che prevedeva la risoluzione dello stato di sovraindebitamento  tramite accordo con i creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26176.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: