Corte di Cassazione (33594/2021) – Esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento: presupposto e onere della prova. Domanda di concordato preventivo “con riserva”: considerazioni in tema di necessario deposito delle scritture contabili.

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Data di riferimento: 
11/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33594 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.

Imprenditore agricolo – Esenzione da fallimento – Presupposto necessario – Onere della prova - Fondamento.

Concordato preventivo “con riserva” – Domanda depositata in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento – Mancanza allegazione dei documenti prescritti dall'art. 161, sesto comma. L.F. – Ricorso non qualificabile come ipotesi di abuso del diritto – Presupposti perché possa essere dichiarato inammissibile ex art. 162, comma 2, L. F. - Non necessità della preventiva concessione del termine previsto dall'art. 161, decimo comma, L.F.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, ovvero quando le attività connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura; grava su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quella tipica di coltivazione del fondo (art. 2135, primo comma, cod. civ.), il corrispondente onere probatorio, nel rispetto del canone di prossimità della prova che identifica nell'imprenditore la parte onerata dalla dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo c.d. "con riserva", l’inammissibilità della domanda ben può essere pronunciata dal tribunale all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 162, secondo comma, L. fall., non solo nella ricorrenza dei casi previsti dal nono comma del precedente art. 161, ma anche nei casi in cui al ricorso che tale domanda contiene non siano allegati, prima di tale decisione, i documenti previsti dal sesto comma dello stesso articolo e la domanda non costituisca atto qualificabile come abuso del diritto all'azione. Invero, sussiste il diritto dell'imprenditore alla concessione, da parte del tribunale, del termine di cui al decimo comma dell'art. 161 quando nei suoi confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento solo se: il suo ricorso non sia qualificabile in termini di abuso del diritto all'azione; egli abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, i documenti specificamente indicati dal sesto comma dello stesso art. 161. (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-novembre-2021-n-33594-pres-cristiano-est-vannucci

 http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26212/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-con-riserva%2C-pendenza-di-istanza-di-fallimento-e-inammissibilit%26%23224%3B-per-omesso-deposito-dei-bilanci#gsc.tab=0(anche in

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16614 https://www.unijuris.it/node/3386; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017 n. 598 https://www.unijuris.it/node/3150; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 settembre 2017 n. 20725 https://www.unijuris.it/node/3645; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 https://www.unijuris.it/node/5180; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 ottobre 2018 n. 25602 https://www.unijurèis.it/node/4496].

[Principi di di diritto affermati dalla Corte:

"la domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, I.fall. presentata dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto comma del medesimo art. 161, può dal tribunale essere dichiarata inammissibile, all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi";

"anche l'imprenditore persona fisica che presenta la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, I.fall. deve depositare avanti il tribunale documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ.";

"nel caso di domanda di concordato preventivo depositata in applicazione dell'art. 161, sesto comma, I.fall., le scritture contabili che l'imprenditore è obbligato per legge a tenere debbono da lui essere poste a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato in applicazione del medesimo sesto comma solo dopo l'assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161"]   

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: