Corte di Cassazione (31659/2021) – Fase esecutiva del concordato: le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore non rientrano nella competenza funzionale del tribunale fallimentare.

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Data di riferimento: 
04/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 04 novembre 2021, n. 31659 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Falabella.

Concordato preventivo – Omologazione e pronuncia sulle impugnazioni – Procedura completata - Fase esecutiva – Controversie in tema di diritti soggettivi - Generale incompetenza del tribunale fallimentare – Potere decisionale riservato al giudice ordinario competente per valore e territorio.

Concordato preventivo – Omologazione – Fase dell'esecuzione- - Crediti contestati dal debitore - Controversie in tema di esigibilità - Tribunale che ha omologato il concordato – Competenza funzionale - Esclusione - Competenza dell'ufficio giudiziario individuato secondo i criteri ordinari.

Anche una volta completata, con la sentenza di omologazione o con la pronuncia su eventuali impugnazioni ex art. 183 L.F., la procedura di concordato preventivo, il giudice delegato e il tribunale si deve ritenere conservino una loro competenza anche nella fase esecutiva; nondimeno, sussiste, anche in detta fase, una  generale incompetenza del tribunale fallimentare in tema di diritti soggettivi, onde tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell'ufficio giudiziario individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio. (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-4-novembr]e-2021-n-31659-pres-bisogni-est-falabella

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26300/CrisiImpresa?Concordato-pr...

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. I Civile, 18 giugno 2008, n. 16598 https://www.unijuris.it/node/632].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: