Corte di Cassazione (34437/2021) – Fallimento e insinuazione al passivo del credito di un lavoratore: limiti della prova costituita dalle buste paga. Considerazioni in tema di prescrizione del diritto vantato in sede di concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/12/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2021, n. 34437 – Pres. Maria Acierno, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento – Lavoratore dipendente – Insinuazione al passivo -  Prova del credito – Utilizzazione delle buste paga – Ammissibilità – Facoltà per il curatore di contestarne le risultanze.

Concordato preventivo – Presentazione del ricorso – Effetti – Sospensione della prescrizione dei crediti – Soggetti che abbiano già intrapreso un'azione esecutiva o cautelare - Effetto limitato nei loro confronti – Effetto generalizzato a tutti i creditori concordatari – Esclusione.

Concordato preventivo – Ammissione del debitore - Impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto – Esclusione – Facoltà di agire in giudizio per tutelarlo – Possibilità anche di formulare istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

In tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'art. 168, comma 2, L. fall., nel disporre la sospensione delle prescrizioni dalla data della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, non prevede una sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma limita l'effetto sospensivo solo a favore di coloro che abbiano già intrapreso un'azione esecutiva o cautelare. (Massima ufficiale)

L'ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto anche al fine di interromperne la prescrizione, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora, come a fare ricorso al giudizio di cognizione ordinaria per ottenere l'accertamento di una qualche pretesa obbligatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-novembre-2021-n-34437-pres-acierno-est-fidanzia

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 luglio 2019, n. 18169 https://www.unijuris.it/node/5148].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: