Tribunale di Nola – La rinegoziazione, ex art. 41 bis L. 124/2019, del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale può essere richiesta dal consumatore anche in sede di presentazione del piano, quale soggetto sovraindebitato.

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Data di riferimento: 
25/11/2021

Tribunale di Nola, Sez. Fallimentare, 25 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giud, Rosa Paduano.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Istanza formulata in via subordinata – Mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale – Procedura esecutiva intentata dalla banca - Istanza di rinegoziazione ex art. 41 bis legge n. 124/2019 – Ammissibilità.

Anche il soggetto sovraindebitato può, in sede di presentazione di un piano del consumatore, alla luce di quanto disposto dall’articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come sostituito dall'art. 40 ter della l. 69/2021 (Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva),  proporre, un'istanza di rinegoziazione del mutuo ipotecario da lui stipulato per l'acquisto dell'immobile costituente la sua abitazione principale, laddove sia stato interessato ad una procedura esecutiva come avviata dalla banca mutuante in qualità di creditrice ipotecaria di primo grado. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26321.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: