Tribunale di Vicenza – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: stante l'assimilabilità con il concordato l'accesso è consentito anche in presenza di un atto in frode che non incida in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo.

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Data di riferimento: 
30/09/2021

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 30 settembre 2021 – Giudice Delegato  Giuseppe Limitone.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Procedura assimilabile al concordato preventivo - Atti in frode non dichiarati  – Efficacia decettiva – Eventuale non incidenza sulle possibilità di soddisfazione dei creditori – Mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 173 L.F. - Procedura ex art. 10 L. 3/2012 – Ammissione possibile - Fondamento – Rilevanza anche del nuovo art. 14 decies.

La frode tipica della revocatoria ordinaria, che opera sul piano oggettivo, come oggettiva deminutiodella garanzia patrimoniale (tanto è vero che non occorre mai indagare l’eventuale dolo specifico, id est l’intetio nocendi), non costituisce di per sé un ostacolo all’apertura di una procedura di sovraindebitamento, in particolare di quella di accordo con i creditori, ragion per cui si deve ritenere che anche un atto, pur astrattamente revocabile in quanto fraudolento, laddove non incida in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo, sia pur falcidiato, dei creditori (come la vendita di un bene di modesto valore), non ne impedisca l'apertura, anche se, essendo caratterizzato da un intentio nocendi, non sia stato, come sarebbe risultato necessario al fine di escluderne la decisività in senso ostativo, dichiarato nella proposta dal debitore con tutti i suoi estremi, così da consentirne, da un lato, l’apprezzamento da parte dei singoli creditori ai fini del voto e, dall’altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte degli stessi; ciò in quanto pur potendosi considerare un tale atto come ”decettivo”, non essendo rilevante sul piano del danno, risulta privo di uno dei presupposti richiesti congiuntamente dall'art. 173 L.F. per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, procedura cui quella di accordo con i creditori risulta assimilabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26365/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-rilevanza-degli-atti-di-frode#gsc.tab=0

[con riferimento alla differenza tra la frode rilevante quale impedimento per l’accesso alla procedura di liquidazione dei beni volta alla composizione della crisi da sovraindebitamento e quella presupposto della revocatoria ordinaria, cfr. in questa rivista: Tribunale di Benevento, Ufficio preposto ai fallimenti, 23 aprile 2019https://www.unijuris.it/node/4672; con riguardo alla frode costituente il fondamento della revoca ex art. 173 L.F. dell'ammissione al concordato preventivo (o al concordato minore di cui al Nuovo Codice della Crisi) che deve caratterizzarsi dal suo  dover essere “decettiva”, ma anche rilevante sul piano del danno ai creditori: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2018, n. 15013 https://www.unijuris.it/node/4821 e Cassazione civile, Sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30537 https://www.unijuris.it/node/4579, nonché: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2019, n. 16808 https://www.unijuris.it/node/4710].

[Al fine di avvalorare che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possano essere aperte anche in presenza di atti in frode laddove non causino una diminuzione delle possibilità di soddisfazione dei creditori, il tribunale ha sottolineato che rappresenta una conferma di tale postulato anche il fatto che il nuovo art. 14 decies della L. n. 3/2012 (come introdotto, con effetto dal 18 gennaio 2013, dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successivamente sostituito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) nell’attribuire la revocatoria ordinaria, come azione di massa, al liquidatore della liquidazione controllata, ne ha subordinato il concreto esperimento all’autorizzazione del G.D., che sarà concessa ove l’azione venga ritenuta “utile”, in quanto tale presupposto rappresenta il segno che una procedura di liquidazione può essere aperta (e proseguire) pur in presenza di atti revocabili conosciuti prima della sua apertura, con l’effetto della implicita abrogazione dell’art. 14 quinquies, nella parte in cui  la subordina  al mancato riscontro del compimento di atti di frode nei cinque anni anteriori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: