Tribunale di Trani – Accordi di ristrutturazione dei debiti: il tribunale in sede di omologa può applicare il cram down fiscale e previdenziale solo se rispettoso della disciplina comunitaria prevista dall'art. 11, par. 1, lett. c) della dir. n. 1023/2019

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Data di riferimento: 
21/12/2021

Tribunale di Trani, Sez. Civile – Area commerciale, 21 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Rana, Rel. Giuseppe Gustavo Infantini, Giud. Alberto Bonetti.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Voto contrario dell'Agenzia delle Entrate – Omologazione – Applicazione del cram down fiscale – Necessaria verifica della compatibilità con la direttiva europea n. 1023/2019 - Trattamento deteriore del creditore pubblico privilegiato rispetto ai creditori chirografari non aderenti – Inammissibilità della proposta – Rigetto.

In virtù del principio di preminenza del diritto dell'Unione Europea e, dunque, dell'obbligo (più volte affermato dalla Corte di Giustizia) del giudice nazionale di interpretazione della disciplina interna in modo conforme a quella comunitaria e alla luce di quanto stabilito dalla direttiva europea n. 1023/2019 e in particolare dall'art. 11, par. 1, lettera c) che prevede che, laddove un piano di ristrutturazione trasversale dei debiti (vale a dire di ristrutturazione attuata malgrado il dissenso espresso da una classe che, ciò nondimeno, sia per questa vincolante) non risulti approvato da tutte le parti interessate, lo stesso possa essere approvato dall'autorità giudiziaria o amministrativa e possa diventare vincolante per le classi di voto di creditori dissenzienti a condizione che sia assicurato che queste ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori, si deve ritenere che l'art. 182 bis, comma 4, L.F., che ha introdotto in sede di accordi si ristrutturazione dei debiti, la possibilità, a determinate condizioni, del cram down fiscale e contributivo, ossia dell'omologazione forzata di tali accordi anche in caso di mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, debba essere interpretato alla luce delle regole dettate dall'Unione Europea, onde non sia consentito che i creditori estranei all'accordo possano essere soddisfatti integralmente nell'arco di 120 giorni mentre i creditori pubblici privilegiati possano doversi accontentare di una soddisfazione parziale come proposta in sede di  transazione ex art. 182 ter L.F. e nei tempi molto differiti da quella previsti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trani-21-dicembre-2021-pres-rana-est-infantini

[cfr. in tema di sindacato del tribunale in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064https://www.unijuris.it/node/4704; in tema di cram down: Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, 19 aprile 2021https://www.unijuris.it/node/5616].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: