Corte di Cassazione (40785/2021) – Amministrazione straordinaria di impresa in stato di insolvenza: la decisione del commissario straordinario di sciogliersi da un contratto in corso fa venir meno ex tunc il vincolo e le clausole in esso contenute.

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Data di riferimento: 
20/12/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2021, n. 40785 -  Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Marco Vannucci.

Impresa in stato di insolvenza – Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria - Contratto in corso al momento dell'apertura – Commissario  straordinario – Scelta di scioglimento ex art. 50 L. n. 270/1999 – Analogia con l'art. 72 L.F. - Fondamento - Efficacia retroattiva - Venir meno del vincolo ex tunc - Prodursi di tale effetto anche con riferimento alle clausole contrattuali – Conseguenza – Restituzione di una cauzione alla procedura concordataria.

In caso di fallimento della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del curatore di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 72 L. fall., non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite (Massima ufficiale)

 [la Corte ha precisato che tale interpretazione dell'art. 72 L. fall. doveva potersi riferire anche alla disciplina recata dall'art. 50 del D. Lgs. 270/1999 (relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) atteso che tale disciplina era modellata sui precetti contenuti nel citato articolo della legge fallimentare e non conteneva disposizioni che contrastassero con tale interpretazione, onde doveva, con riferimento al caso di specie,  valere anche con riferimento alla scelta del commissario straordinario di sciogliersi da un contratto di vendita ad esecuzione continuata in corso, contratto che conteneva una clausola che prevedeva l'obbligo per la venditrice di restituire, al verificarsi di una determinata condizione, vale a dire a seguito dell'acquisto di una determinata quantità di materiale, alla ditta acquirente, che all'epoca della stipula si trovava ancora in bonis, la somma da questa versata a titolo di cauzione, clausola che doveva considerarsi essa pure venuta meno con effetto ex tunc a seguito dello scioglimento di quel contratto per iniziativa del commissario; ragion per cui la stessa Corte ha concluso che la venditrice ricorrente era tenuta alla restituzione alla procedura concorsuale di quella cauzione nonostante la condizione cui era subordinata non si fosse verificata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-dicembre-2021-n-40785-pres-scaldaferri-est-vannucci

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26416.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: