Corte di Cassazione (41772/2021) - Prededucibilità nel successivo fallimento dei finanziamenti erogati in funzione ed in esecuzione di un concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
28/12/2021

Cass., Sez. 1, 28 dicembre 2021, n. 41772, Pres. Scaldaferri, Est. Mercolino

Finanziamenti in funzione ed in esecuzione di un concordato preventivo – Prededuzione ex art. 182 quater l.fall. nel successivo fallimento - Sussistenza -

Nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento, la prededuzione riconosciuta nella procedura minore per i finanziamenti erogati ai sensi dei primi due commi dell’art.182 quater L. fall. persiste in quella maggiore. Difatti, nella fattispecie di cui al secondo comma della richiamata norma, riguardante i finanziamenti erogati “in funzione” della presentazione della domanda di concordato, è richiesta la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati “in esecuzione” del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù del provvedimento non definitivo  di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione.  

Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-dicembre-2021-n-41772-pres-scaldaferri-est-mercolino

[Cfr anche, in materia, in questa rivista Tribunale di Milano 4.12.2019 (https://www.unijuris.it/node/4994 )]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: