Trib. Lecce- Int. fin.- Facoltà unilaterale di sospendere il pagamento di interessi, nullità e inibitoria all’uso della clausola

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Data di riferimento: 
31/03/2010

Tribunale di Lecce, 31 marzo 2010 - Est. Tommasi.
Segnalazione dell'Avv. Piero Mongelli

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni - Regolamento di collocazione - Potere unilaterale di cessare il pagamento degli interessi - Clausole vessatorie - Nullità - Inibitoria su istanza di associazione dei consumatori.

E' vessatoria in relazione al disposto di cui all'art. 1469 bis codice civile, nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 206/2005, la clausola che prevede in danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, laddove rimette al mero giudizio unilaterale dell'intermediario la decisione di cessare il pagamento degli interessi al verificarsi di un "default" dello stato che ha emesso le obbligazioni sottoscritte dall'investitore; detta clausola deve pertanto essere dichiarata nulla e, in presenza di relativa richiesta da parte di associazione dei consumatori intervenuta in giudizio, deve esserne inibito l'uso. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]