Tribunale di Milano – Composizione negoziata ex art. 6, comma 1, L. 147/21: potere-dovere del Tribunale di disporne l'integrazione, laddove l'imprenditore istante non abbia assolto adeguatamente il suo onere di allegazione documentale.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ - Fallimenti , 28 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Francesco Pipicelli.
Composizione negoziata – Imprenditore - Istanza di applicazione di misure protettive – Incompletezza documentale – Ricorso per la conferma o modifica di tali misure - Tribunale - Potere-dovere di disporre l'integrazione documentale - Configurabilità - Fondamento.
Con riferimento ad una istanza ex art. 6, comma 1, L. 147/21 di composizione negoziata, qualora l'onere di allegazione documentale, cui il debitore, in sede di richiesta di applicazione delle misure protettive è tenuto, non sia stato dallo stesso adeguatamente assolto, si deve ritenere che, una volta che la pubblicazione della pratica, che dovrebbe risultare per tale motivo impedita, sia stata ciononostante consentita, risulti esercitabile, argomentando per analogia con l’art. 162, primo comma, L.F. e con il disposto dell’art. 9 comma 3 ter della legge n. 3 del 2012, il potere-dovere di disporre l’integrazione da parte del Tribunale in composizione monocratica, assegnando a tal fine un termine all’imprenditore per l’ulteriore deposito, atteso l’evidente favor legislativo per quella procedura e atteso che la documentazione che l'imprenditore istante avrebbe dovuto depositare serve allo stesso preliminarmente per decidere dell'ammissibilità della pronuncia di conferma di quelle misure e per la determinazione del contraddittorio da instaurare, onde non può prescinderne. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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