Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: considerazioni in merito ai criteri cui il tribunale può attenersi per decidere della conferma o modifica delle misure protettive come scattate a favore dell'imprenditore istante.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/01/2022

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 17 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Francesco Pipicelli. 

Composizione negoziata della crisi – Imprenditore – Istanza di concessione di misure protettive e cautelari -  Automatico riconoscimento – Richiesta di conferma o modifica - Limitazione decisa dal tribunale – Fondamento.

Composizione negoziata della crisi – Tribunale – Conferma o modifica delle misure protettive o cautelari - Provvedimento da adottarsi  -  Bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori – Criterio cui deve attenersi.

Composizione negoziata della crisi – Tribunale – Conferma  delle misure protettive – Riscontro dei requisiti del  fumus borri iuris e del  periculum in mora – Condizione essenziale.

In sede di composizione negoziata, in base a un principio di proporzionalità, del minimo mezzo e di lesività non oltre lo stretto necessario delle aspettative creditorie, la conferma delle misure protettive e cautelari può essere limitata dal tribunale ai soli soggetti che con le loro azioni esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi, già intentate anteriormente alla proposizione da parte dell'imprenditore dell'istanza di concessione di tali misure ai sensi dell'art. 6del D.L. n. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, non consentono il rispetto della par condicio creditorum invocato dallo stesso proponente, né gli consentono di disporre della liquidità in continuità aziendale, nell'ottica della sua salvaguardia, per la miglior riuscita della procedura avviata per la composizione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive e cautelari. Il tribunale non può che operare un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche motivate dichiarazioni dell'esperto, come rese in contraddittorio con i soli creditori concretamente incisi dalle stesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le misure possono essere confermate quando  il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus borri iuris) e quando  il tribunale reputa che le stesse, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-17-gennaio-2021-est-pipicelli

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26571.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: