Tribunale di Ancona – Accordo di ristrutturazione dei debiti: verifica da parte del tribunale dell'indipendenza dell'attestatore e della percentuale di adesione da parte dei creditori.

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Data di riferimento: 
15/11/2021

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 15 novembre 2021 (data decisione) – Pres. Pietro Merletti, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Giuliana Fillippe

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione - Relazione del professionista – Necessaria verifica dell'indipendenza dell'attestatore – Criterio cui il tribunale deveattenersi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Natura stragiudiziale della procedura – Raggiungimento della percentuale di adesione necessaria - Tribunale – Riscontro cui è ciononostante tenuto – Proponente - Istanza di omologazione forzata – Ulteriore verifica da effettuarsi.

Il dettato normativo in tema di autonomia e indipendenza dell'attestatore, che deve redigere la relazione che accompagna la domanda del debitore di accesso alle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere presupponga la verifica in concreto da parte del tribunale che i rapporti intercorsi tra lo stesso e  il proponente non siano idonei a pregiudicare in concreto, secondo un giudizio prognostico, l'indipendenza del professionista a tal fine incaricato, e che, dunque, vada indagato il rapporto professionale in quanto tale intercorso tra  il proponente, appunto, e /o  le imprese da quello controllate, e l'attestatore al fine di stabilire la sussistenza, o meno, dell'indipendenza di quest'ultimo, senza che detta verifica debba necessariamente sfociare in quella di effettiva sussistenza di atti o circostanze che costituiscano la concreta manifestazione di mancanza di quel presupposto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Seppure l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182 bis L.F. delinei una forma di composizione negoziale della crisi d'impresa e si caratterizzi per essere una regolamentazione stragiudiziale tra il debitore ed una maggioranza qualificata di creditori, pur tuttavia è previsto l'intervento pubblicistico del tribunale nella fase di omologazione dell'accordo, onde lo stesso è tenuto, lungi dall'incidere sull'autonomia negoziale, a verificare a tal fine che la percentuale di adesione da parte dei creditori risulti pari ad almeno il 60 % dei crediti [nello specifico, a fronte di un'istanza del proponente di applicazione del disposto dell'art. 182 bis, quarto comma, L.F., ovvero del cram-down fiscale, il Tribunale, prima di eventualmente procedere con l'omologazione, ha dovuto preliminarmente verificare che la disciplina prevista da quella disposizione potesse trovare applicazione, e perciò, in particolare, che l'adesione da parte dell'Erario risultasse decisiva al fine del raggiungimento di quella percentuale, e, avendo concluso che detta norma risultava in quel caso inapplicabile in quanto gli altri creditori, tutti istituti bancari, avevano, in sede di approvazione dell'accordo, condizionato la loro accettazione all'adesione da parte dell'Ente di riscossione alla transazione fiscale di cui all'art. 182 ter L.F. come proposta dal debitore, ha respinto l'omologa di quell'accordo in quanto, in assenza dello scioglimento per avveramento di quella condizione, non solo risultava impossibile da parte sua verificare che quel presupposto si fosse realizzato, ma anche, di conseguenza, stabilire che si era raggiunta la percentuale  di adesione, prevista dall'art. 182 bis, primo comma, L.F., a tal fine necessaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-16-novembre-2021-pres-merletti-rel-mantovani

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26592.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: