Tribunale di Verona – Sovraindebitamento e accordo di ristrutturazione di debiti: poteri del giudice, ad esecuzione avvenuta, di attivarsi per la cancellazione dei gravami e delle iscrizioni in sofferenza delle obbligazioni nelle banche dati.

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Data di riferimento: 
02/02/2022

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 02 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Luigi Pagliuca.

Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Completa esecuzione del piano – Giudice delegato - Potere di cancellazione dei gravami sui beni – Presupposto perché possa essere esercitato.

Sovraindemento - Accordo di ristrutturazione dei debiti – Completa esecuzione del piano - Obbligazioni già iscritte a sofferenza nelle Banche dati di vari Enti– Giudice – Ordine diretto di cancellazione delle iscrizioni – Potere non riconosciutogli - Pronuncia da parte del giudice delegato di un provvedimento di “eseguiti obblighi” - Notifica agli Enti gestori – Ordine impartito al gestore della crisi – Ammissibilità.

In sede di procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato e in caso di completa esecuzione della stessa, deve ritenersi che il potere di  cancellazione dei gravami ex art. 13, terzo comma, della L. 3/2012 spetti al giudice investito della procedura solo nel caso in cui, in adempimento del piano, si sia provveduto alla alienazione del bene su cui insiste il gravame [nello specifico, un’ipoteca], peraltro con modalità competitive che abbiano garantito il miglior realizzo, anche nell’interesse del creditore garantito dal privilegio sul bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove si sia effettivamente verificata, a seguito dell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione di debiti, l’estinzione delle obbligazioni che, in quanto rimaste inadempiute, avevano giustificato l'iscrizione in sofferenza nelle Banche dati di vari Enti delle relative posizioni (in particolare, tra le altre, in quella della Centrale rischi), può dal tribunale, al fine di consentire al debitore sovraindebitato di ottenerne in tempi celeri la cancellazione, essere disposto che, a cura del gestore della crisi, sia comunicato a tali Enti per gli adempimenti conseguenti, il  provvedimento di c.d. “eseguiti obblighi” dallo stesso emesso come da istanza proposta dal sovraindebitato a seguito della completa esecuzione dell'accordo e della soddisfazione dei creditori nella misura preventivata. Allo stesso modo il giudice designato ordina al gestore di provvedere alla cancellazione di ogni forma di pubblicità del decreto di apertura della procedura, a suo tempo disposta ex art. 10, secondo comma, lett. a) e b) di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-2-febbraio-2022-est-pagliuca

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26608/CrisiImpresa?La-cancellazione-dei-vincoli-ipotecari-nel-sovraindebitamento#gsc.tab=0

[con riferimento allo stesso principio di cui alla prima massima in ambito concordatario, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139 https://www.unijuris.it/node/5383]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: