Tribunale di Palermo – Fallimento e ammissibilità dell'azione revocatoria di una transazione per causa di lesione delle originarie pretese: competenza del tribunale fallimentare e valutazione cui il giudice del merito è tenuto.

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Data di riferimento: 
17/12/2021

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ. . Fallimentare  17 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Giovanni D’Antoni.

Fallimento – Curatore -Azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto una transazione – Proposizione - Tribunale fallimentare - Competenza alla decisione – Fondamento.

Fallimento – Revocatoria fallimentare avente ad oggetto una transazione – Art. 1970 c.c. - Impugnazione per causa di lesione – Iniziativa vietata alle parti transigenti - Soggetti diversi da quelli – Creditori e curatore -.Inconferenza di tale divieto – Ammissibilità della proposizione di quell'azione.

Fallimento – Società in bonis - Rinuncia ad alcune pretese in sede transattiva – Successivo fallimento – Curatore - Proposizione di azione revocatoria della transazione – Giudice del merito – Accertamento incidentale del fondamento delle originarie pretese – Esclusione – Riscontro del loro valore – Proporzione tra le prestazioni originarie e successive -Verifica necessaria – Criteri d'indagine cui attenersi.

Laddove la Curatela agisca in revocatoria ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 1, della Legge Fallimentare,  si deve ritenere eserciti un’azione che per sua natura si deve considerare propria del fallimento e che in quanto tale è devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del tribunale fallimentare prevista dall’art. 24 L.F.,  risultando con ciò all’evidenza impredicabile una statuizione che dovesse eccentricamente affermare che l’azione revocatoria fallimentare  non costituisce esercizio di una prerogativa del Curatore condizionata dall’esistenza stessa della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il divieto d'impugnazione della transazione per causa di lesione, sancito dall'art. 1970 c.c., si riferisce alle parti transigenti e non ai creditori di esse, che sono estranei all'atto; pertanto, i creditori e, dopo il fallimento del debitore, il curatore, ben possono esercitare l'azione revocatoria contro un atto di transazione posto in essere in danno delle ragioni dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di azione revocatoria fallimentare, promossa dalla curatela ex art. 67, 1° comma, n. 1, L.F. per sproporzione tra le prestazioni, avente ad oggetto una transazione conclusa dalla società allorché ancora in bonis ma nelle immediatezze della sua dichiarazione di fallimento, il giudice di merito investito della causa, al fine di stabilire se la rinuncia fatta dalla fallita ad alcune delle sue originarie pretese sia o meno proporzionata a quella fatta dall’altra parte, non deve effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle stesse, ma deve stabilirne il valore, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un tale positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (come la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica di tale pretese nel momento in cui la parte transigente ha ad esse rinunziato [nello specifico, il Tribunale ha rigettato la domanda della curatela per difetto del fondamentale requisito della lesione di “oltre un quarto”, previsto dall’art. 67, 1° comma, n. 1, L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-17-dicembre-2021-est-d-antoni

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: