Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Concordato fallimentare: facoltà riconosciuta ai creditori irreperibili di poter riscuotere quanto a loro promesso dal creditore concordante nel termine di dieci anni dall'omologa.

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Data di riferimento: 
17/12/2021

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 17 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice delegato Fabrizio Di Sano.

Concordato fallimentare – Esecuzione – Riparto dell'attivo – Somme spettanti ai creditori irreperibili – Disposizioni applicabili in tal caso - Art. 117, comma 4, L. fall. – Esclusione – Applicazione del disposto dell'art. 136. secondo comma, L.F. - Deposito da decidersi dal Giudice delegato – Modalità e conseguenze – Esigibilità nei dieci anni dall'omologa.

In caso di concordato fallimentare la disposizione di cui all'art. 117, quarto comma, L.F., che stabilisce come ci si debba comportare laddove in sede di riparto finale dell'attivo alcuni creditori non si presentino o risultino irreperibili, non trova applicazione, in quanto trova applicazione la disciplina speciale prevista, in modo invero assai più ampio e generico, dall'art. 136, secondo comma, L.F. secondo cui le somme spettanti ai creditori irreperibili sono depositate dal Giudice delegato; ciò porta a ritenere che anche i creditori irreperibili rimangano destinatari dell'obbligazione assunta dal terzo concordante onde quella specifica dallo stesso assunta nei loro confronti rimane esigibile nel termine di dieci anni dall'omologa del concordato, alla scadenza dei quali, in mancanza di diversa previsione contenuta nella proposta, le somme suddette devono rientrare (anche quale attivo fallimentare) nel patrimonio del proponente, senza che sulle stesse altri creditori possano vantare alcuna pretesa [nello specifico, il giudice ha pertanto disposto che il Curatore provvedesse ad aprire libretti nominativi intestati ai creditori irreperibili o, ove ciò non fosse  possibile, ad aprire un conto corrente (senza costi e spese, in modo da preservare il quantum promesso dal creditore concordante) ove far confluire le somme a quelli stessi destinate, sì da consentire loro di poterne pretendere il pagamento entro il termine di cui sopra]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-barcellona-pozzo-di-gotto-17-dicembre-2021-est-di-sano

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: