Corte di Cassazione – Sezioni Unite (4696/2022) – Concordato preventivo omologato: il debitore che nella fase esecutiva si dimostri inadempiente può essere dichiarato fallito a prescindere dalla risoluzione del concordato minore.

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Data di riferimento: 
14/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Giacomo Maria Stalla.

Concordato preventivo omologato - Accesso del debitore alla fase puramente esecutiva – Insolvenza nel pagamento dei debiti concordatari – Riscontro evidente – Possibile dichiarazione di fallimento – Necessità della preventiva risoluzione della procedura minore – Esclusione – Fondamento.

Nella disciplina della Legge Fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 L.F. (Principio di diritto) [la Corte ha infatti al riguardo sottolineato che la chiusura a seguito dell'avvenuta omologazione della procedura concordataria e l'accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell'accordo (anche se sotto sorveglianza, ex art. 185 L.F.) comportano l'applicazione non già delle regole di coordinamento (c.d assimmetrico) tra concordato preventivo e fallimento valide fino a quel momento, volte ad attribuire preminenza allo scopo preventivo ed alternativo della prima procedura anche indipendentemente dalla priorità temporale di presentazione delle relative istanze, ma dei principi generali di responsabilità, compresa, se dall'inesecuzione dell'accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, appunto la dichiarazione di fallimento; ha altresì osservato che la preclusione all'esperimento, da parte dei creditori anteriori, di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore che abbia chiesto il concordato preventivo ha effetto, a pena di nullità, dalla presentazione del ricorso e "fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo" (art. 168 L.F.), sicché dopo questo momento essi riacquistano piena legittimazione ad agire contro il debitore per ottenere l'esecuzione del patto e che non è dato comprendere perché non lo possano fare con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, perché alla tutela esecutiva individuale, non necessariamente condizionata all'istanza di risoluzione, non possa in questo caso associarsi, in presenza dei relativi presupposti ed anche al fine di tutelare la par condicio nella crucialità di questa fase, quella concorsuale]. Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%204696.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-14-febbraio-2022-n-4696-pres-curzio-est-stalla

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27251.pdf

[con riferimento alle precedenti decisioni richiamate in motivazione, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770; Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632 https://www.unijuris.it/node/3836; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 https://www.unijuris.it/node/5271; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13850 https://www.unijuris.it/node/4691].

ULTERIORE NOTA REDAZIONALE: la Corte, Sezioni Unite, si è nella circostanza soffermata sul disposto dell'art, 119 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) ed in particolare sull'enunciato del comma 7, come introdotto dal primo intervento integrativo e correttivo di cui al D.Lgs. n. 147 del 2020, quello più calzante al problema in esame, che dispone “ Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo", ma ne ha escluso la rilevanza a fini interpretativi, ai sensi di quanto stabilito da quelle stesse Sezioni Unite con le decisioni n. 8504/2021 e 35954/2021 non potendosi  configurare, nello specifico segmento, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504  https://www.unijuris.it/node/5574 e 22 novembre 2021, n. 35954 https://www.unijuris.it/node/5956). (Pierluigi Ferrini) 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: