Tribunale di Firenze – Fallimento e azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: natura, presupposti e onere probatorio. Richiesta di sequestro preventivo e riscontro della sussistenza del requisito del periculum in mora.

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Data di riferimento: 
10/01/2022

Tribunale Ordinario di Firenze, Tribunale delle imprese, 10 gennaio 2022 (data della pronuncia) Giudice Stefania Grasselli.

Fallimento di società per azioni – Azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F. - Natura risarcitoria – Scopo – Reintegrazione del patrimonio sociale – Depauperamento causato dagli amministratori – Presupposto – Violazione degli obblighi su loro gravanti - Contenuto.

Fallimento di società per azioni – Azione di responsabilità - Scelte gestionali operate dagli amministratori – Ragionevolezza o meno del loro operato – Valutazione da compiersi ex ante - Riscontro decisivo.

Fallimento di società per azioni – Azione di responsabilità - Posizione particolare degli amministratori privi di deleghe – Limiti dell'impegno cui sono tenuti - Contenuto.

Fallimento di società per azioni – Azione di responsabilità - Oneri probatori gravanti sulle parti coinvolte.

Fallimento di società per azioni – Azione di responsabilità - Curatela fallimentare - Sequestro conservativo promosso in quella sede - Periculum in mora – Presupposto richiesto - Incapienza patrimoniale – Requisito sufficiente -- Esclusione - Elementi presuntivi rilevanti.

L’azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F..si configura, secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, per la sua natura risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. In tale contesto, per gli amministratori di una società per azioni è richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante e tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In virtù della modifica dell’art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze; essi pertanto non rispondono in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della mera "posizione di garanzia", perché si esige da loro solo che, laddove siano stati in grado di farlo, abbiano  esercitato i loro poteri impeditivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riguardo al riparto dell’onere della prova si evidenzia che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che la curatela del fallimento attrice ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, come da richiesta avanzata dalla curatela nel corso di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore di una società fallita, qualora si accedesse, per riscontrare la sussistenza del necessario requisito del periculum in mora, all’interpretazione in base alla quale risulta sufficiente riconoscere la sua scarsa possidenza patrimoniale, si perverrebbe al risultato, peraltro contrario al dettato normativo, di applicare automaticamente quella misura ogni qualvolta lo stesso risulti poco abbiente, quando invece è proprio la possibilità economica e la capacità di distrarla che la misura cautelare vuole tutelare; accedendo ad una visione dinamica di quel requisito devono essere pertanto valorizzati anche quegli elementi che, unitamente alla consistenza patrimoniale, possono anche solo far desumere che l'amministratore possa porre in essere atti volti a disperdere o anche solo a diminuire la sua garanzia generica, mediante atti distrattivi e depauperativi del patrimonio. Tali atti possono trovare riscontro non solo in atteggiamenti realizzati dopo il sorgere del danno, ma si ritiene che possano trovare un sostegno indiziario anche nelle condotte imputate durante lo svolgimento della carica e che, in ipotesi, configurino fattispecie di tale rilevo da assumere anche rilevanza penale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-firenze-10-gennaio-2022-g-d-grasselli

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26682.pdf 

[con riferimento alla quarta massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 agosto 2016 n. 17441 https://www.unijuris.it/node/2998]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: