Tribunale di Patti – Decorrenza degli interessi spettanti in via privilegiata al fallimento subentrato ad un creditore pignorante nel corso di una procedura esecutiva promossa per il riconoscimento di un credito assistito da garanzia ipotecaria.

Tribunale di Patti, 26 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Mario Samperi, Rel. Michela Agata La Porta, Giud. Rossella Busacca.
Credito assistito da prelazione ipotecaria - Procedura esecutiva immobiliare - Fallimento del debitore – Subentro del curatore – Interessi dovuti ex art. 2855.secondo e terzo comma, L.F. – Prelazione ipotecaria - Decorrenza.
Stante che l'art. 54, terzo comma, L.F. equipara la sentenza dichiarativa del fallimento al pignoramento ai fini dell'estensione del grado di prelazione accordato ad un credito assistito da garanzia ipotecaria agli interessi dovuti come regolata in particolare dall'art. 2855, secondo e terzo comma c.c., si deve ritenere, per quanto concerne la decorrenza degli interessi spettanti al fallimento che sia subentrato ai sensi dell'art 107, sesto comma, L.F. al creditore pignorante , che la stessa debba farsi coincidere nel rispetto della par condicio creditorum con la data di dichiarazione di fallimento anziché con quella del pignoramento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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