Corte d'Appello di Salerno – Fallimento in estensione di una supersocietà di fatto: considerazioni in termini di competenza, procedimento notificatorio e termine entro il quale la pronuncia può aver luogo.
Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 29 dicembre 2021 – Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Guerino Iannicelli, Cons. Maria Elena Del Forno.
Supersocietà di fatto - Dichiarazione di fallimento - Tribunale competente alla pronuncia – Applicazione del principio della prevenzione – Tribunale presso il quale pende la procedura fallimentare che ha richiesto l’estensione – Criterio da adottarsi.
Supersocietà di fatto - Dichiarazione di fallimento in estensione - Richiesta – Procedimento notificatorio - Necessario esclusivo rispetto delle modalità speciali previste dall'art. 15 L.F. - Esclusione – Possibile ricorso anche alle forme previste dal codice di rito.
Fallimento – Dichiarazione di fallimento in estensione – Termine entro il quale la pronuncia può aver luogo – Scadenza di un anno – Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Inapplicabilità – Fondamento.
Alla luce del principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell’art. 9 L.F. e dall’art. 40 c.p.c., che serve a concentrare l'accertamento dello stato d'insolvenza presso un unico tribunale, la competenza per la dichiarazione di fallimento in estensione di una supersocietà di fatto ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F. e, ai sensi del quarto comma, degli altri soci illimitatamente responsabili che ne fanno parte deve riconoscersi spettare, non al primo Tribunale che ha dichiarato il fallimento di una delle società comprese nella compagine della supersocietà occulta, ma al Tribunale presso il quale pende la procedura fallimentare che ha chiesto l’estensione del suo fallimento alla supersocietà. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Atteso che il procedimento notificatorio semplificato disciplinato dall’art. 15, comma 3, L.F. non è esclusivo ma alternativo a quello ordinario si deve ritenere che non vi siano ragioni per escludere che la convocazione del debitore possa essere compiuta anche nelle forme ordinarie in considerazione del fatto che esse realizzano la maggiore tutela del destinatario; vale a dire che, in sostanza, la introduzione, per motivi di semplificazione, di un procedimento notificatorio che valga ad evitare lungaggini nella instaurazione del contradditorio nei confronti dell’imprenditore debitore non può consentire di giungere al paradosso di sostenere che la notificazione “non spedita e celere” ma eseguita nelle forme del codice di rito e, dunque, rispondente alle scelte generali del legislatore, sia invalida solo perché difforme dal modello prescelto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto all’art. 147, comma 2, L.F., si riferisce soltanto ai soci illimitatamente responsabili di una società regolare come risulta dal fatto che la norma in questione fa espresso riferimento alle società previste dal comma 1 del medesimo articolo, che sono per l’appunto quelle regolari. L’art. 147, comma 4, L.F. (che disciplina invece il caso dei soci occulti che risultino dopo l’avvenuto fallimento della società) e l’art. 147, comma 5, L.F. (che prevede il caso delle società occulte che risultino dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale) non fanno alcun richiamo all’art. 147, comma 2, ragion per cui deve quindi ritenersi che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, sia degli imprenditori individuali, sia di quelli collettivi (ivi comprese, pertanto, le supersocietà) decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese, vale a dire che per le supersocietà occulte il termine non decorra, trattandosi appunto di società di fatto irregolari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712 https://www.unijuris.it/node/5580; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2018, n. 16864 https://www.unijuris.it/node/4825; con riferimento alla terza massima: Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2017, n. 5520 https://www.unijuris.it/node/4105].