Tribunale di Milano – Composizione negoziata: il giudice in sede di conferma della misure protettive può disporre che fino alla conclusione delle trattative non possa, con riferimento ad una procedura pendente, pronunciarsi sentenza di fallimento.

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Data di riferimento: 
26/01/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 26 gennaio 2022 (data della pronuncia) – G.D. Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Istanza - Procedura prefallimentare pendente - Misure protettive e cautelari – Ricorso per la conferma – Esperto - Sussistenza di condizioni idonee - Giudice – Inammissibilità temporanea della pronuncia del fallimento – Termine finale – Conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza del ricorrente.

Laddove, in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore al fine di addivenire ad una composizione negoziata dello stato di crisi in cui versa, l'esperto che sia stato in quella circostanza nominato dia atto della sussistenza di condizioni idonee a consentire il superamento di quella situazione, il giudice conferma per 120 giorni le misure richieste e, stante l’insussistenza di iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori, con riferimento ad un procedimento prefallimentare viceversa pendente, avverte che dal giorno della pubblicazione dell’istanza ex art. 6 del D.L- 118/2021 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26582.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-26-gennaio-2022-pascale

[nello specifico, il Tribunale ha nelle premesse precisato che anche in caso di insussistenza di iniziative esecutive o cautelari, (e quindi anche in assenza di un'iniziativa volta alla dichiarazione di fallimento del richiedente) le misure protettive possono comunque  avere l'esclusiva funzione di consentire l'avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in  una prospettiva non sbilanciata].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: