Corte d'Appello di Torino – L'avvenuta ammissione al concordato preventivo, se preclude l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari non costituisce ostacolo all'esperimento di azioni di mero accertamento e di condanna.
Corte d'Appello di Torino, Sez. V civ., 11 febbraio 2022 – Pres. Germano Cortese, Cons. Rel. Gian Andrea Morbelli, Cons. Tiziana Maccarone.
Concordato preventivo – Ammissione alla procedura – Azioni esecutive e cautelari – Divieto di inizio o prosecuzione – Azioni di mero accertamento e condanna – Ammissibilità della proposizione – Fondamento.
L'avere il legislatore stabilito in sede di art. 168, 1° comma, l. fall., che dalla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e sino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, si deve ritenere non impedisca che il creditore del proponente possa esperire, in quanto non recano pregiudizio alla massa dei creditori concorrenti, azioni di mero accertamento e di condanna al pagamento di quanto risulti dovutogli; e ciò risulta possibile anche se il credito per il cui riconoscimento sono state proposte non solo sia stato riconosciuto dal proponente e lo stesso lo abbia inserito nel piano concordatario prevedendone l'integrale pagamento, ma anche se la proposta concordataria sia stata nel frattempo omologata e non risulti che il piano sia stato disatteso, non potendosi ritenere che, per tali ragioni, l'interesse del creditore ad agire, come rappresentato dal suo non essere in possesso di un titolo esecutivo, sia per ciò solo venuto meno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)