Corte di Cassazione (5129/2022) – Fallimento: il curatore, che venendo meno ai suoi doveri, abbia esposto la massa ad un rischio di danno anche solo “potenziale” non può pretendere che il suo rendiconto venga approvato.

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Data di riferimento: 
16/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5129 – Pres. Andrea Scaldaferi, Rel. Aldo Cennicola.

Fallimento – Curatore cessato dalla carica – Comportamento tenuto non conforme ai suoi doveri – Rischio potenziale del verificarsi di un danno per la massa – Rilevanza – Conseguenza – Giustificata mancata approvazione del di lui rendiconto – Danno evitato grazie a una iniziativa del suo successore - Ininfluenza.

In tema di conto della gestione reso dal curatore fallimentare rileva unicamente il danno “potenziale” per la massa, sicché, quand’anche, a fronte della mancata approvazione del rendiconto, il pregiudizio sia stato in concreto evitato dall’esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell’azione di responsabilità trascurata da quello originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari (Massima Ufficiale)

[la Corte ha sottolineato che .l'approvazione del conto di gestione non preclude uno specifico e autonomo accertamento da parte del giudice del merito che risulti investito dell'azione di responsabilità, non essendovi pregiudizialità tra le due prospettive, ragion per cui, nello specifico, ha ritenuto che per quello stesso motivo, con riferimento al caso inverso in cui l'approvazione del conto di gestione predisposto dal curatore uscente era mancata, il fatto che il danno che avrebbe potuto derivare alla massa dall'essere lo stesso venuto meno ai doveri del suo ufficio fosse stato evitato dall'iniziativa assunta dal curatore che gli era subentrato, che aveva proposto, seppur tardivamente rispetto a quanto avrebbe dovuto fare il suo predecessore, un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società fallita, non fosse rilevante ed ha, pertanto, respinto il ricorso proposto dal curatore cessato avverso la mancata approvazione, appunto, del suo rendiconto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-febbraio-2022-n-5129-pres-scaldaferri-est-ceniccola

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20n.%205129.pdf

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27246.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 14 Gennaio 2016, n. 529  https://www.unijuris.it/node/3781 e Cassazione civile, Sez. I, 05 Marzo 2019, n. 6377 https://www.unijuris.it/node/4625].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: